La dottoressa Lina Manuali, giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Pisa, è l’autrice della sentenza n.1842/2021 con deposito delle motivazioni in data 17 febbraio 2022.
La sentenza ha riconosciuto i DPCM come illegittimi e disapplicato gli stessi con cui sono stati disposti i lockdown durante l’emergenza sanitaria.
Il giudice Manuali afferma che la delibera del decreto legge n. 6 del 2020 con cui il Consiglio dei Ministri aveva stabilito lo stato di emergenza era illegittima e lo sono stati tutti i provvedimenti che ad essa si richiamavano e tutte le proroghe dello stato di emergenza.
A tal proposito Lina Manuali ha dichiarato in un’ intervista :
“Tutto è partito dalla delibera del 31 gennaio 2020 con cui il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Ho voluto verificare se sussistessero i presupposti normativi per una dichiarazione di tal fatta e per giustificare tutta una serie di misure restrittive che hanno condotto le persone a non poter uscire se non per comprovate motivazioni di necessità, salute o motivi di lavoro. Ho verificato che l’ipotesi di rischio sanitario non rientra tra quelli previsti dal codice di protezione civile e quindi ne ho dichiarato l’illegittimità, anche di tutti i provvedimenti e successive proroghe. Solo in caso di dichiarazione di stato di guerra è possibile l’adozione di provvedimenti speciali come quelli adottati dal Governo. Nel contemplare salute collettiva e diritto individuale, bisogna operare un bilanciamento che richiede proporzionalità e ragionevolezza. L’ ago della bilancia è il rispetto della dignità della persona umana.
Nel momento in cui poniamo un obbligo vaccinale o un green pass rafforzato per poter accedere al luogo di lavoro e percepire lo stipendio, ci troviamo di fronte ad una sproporzione anche perché priviamo il lavoratore dell’intera retribuzione. Se si fosse trattato di una sospensione disciplinare, per legge sarebbe stata prevista l’erogazione di assegni alimentari; in questo caso, invece, per legge è statuito che la sospensione non ha natura disciplinare quindi si ha la sospensione integrale della retribuzione. Ci troviamo di fronte ad una scelta dell’individuo lavoratore: sottoporsi alla vaccinazione oppure rinunciare alla retribuzione. La retribuzione ha la funzione di garantire al lavoratore ed alla sua famiglia una sussistenza libera e dignitosa. Ciò va a violare la parte finale del secondo comma art.32 della Costituzione “…in ogni caso nessun trattamento sanitario può essere imposto né può superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana”. Ci troviamo di fronte ad un trattamento sanitario che va ad incidere irreversibilmente sul corpo dell’inoculato e si va ad intaccare quella che è l’esistenza stessa dell’individuo privato dei mezzi di sostentamento; si va quindi a violare quello che è il limite del rispetto della persona umana”.
Per quanto concerne lo stato d’emergenza e le misure restrittive adottate, nella sentenza del giudice Manuali si evince:
“..pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito alle sopra indicate questioni di illegittimità, gli effetti di tutte le misure restrittive, adottate in questo periodo emergenziale, non possono protrarsi oltre il periodo dello stato di emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l’adozione.
Per cui, nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato né, a maggior ragione, ad libitum attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.
In caso contrario, le libertà ed i diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti e garantiti , verrebbero svuotati nel loro nucleo essenziale e degradati, come tali, a meri simulacri”.