di Rita Concas, avvocato – Funzionario amministrativo ATS Sardegna e componente Osservatorio Sanità Digitale Aidr
Il D.L. n. 82 del 14 giugno 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di cyber sicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cyber sicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale” ha istituito, all’art.5, l’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale.
L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia saranno definiti da apposito Regolamento, che dovrà essere adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, e prevederà l’articolazione della stessa fino a otto uffici di livello dirigenziale generale e fino a un numero di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale. Il Decreto prevede inoltre l’istituzione di eventuali sedi secondarie.
Le funzioni dell’Agenzia sono stabilite dall’art. 7, che, tra l’altro, prevede che la stessa eserciti le funzioni di Autorità nazionale in materia di cyber security, sviluppando capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, analisi e risposta per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica, nonché gli attacchi informatici dei sistemi di ICT delle pubbliche amministrazioni, dei fornitori dei servizi digitali, degli operatori dei servizi essenziali.
L’Agenzia, inoltre, assume tutte le funzioni in materia di cyber sicurezza già attribuite all’Agenzia per l’Italia digitale dalle disposizioni vigenti e dovrà curare e promuovere la definizione ed il mantenimento di un a quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cyber sicurezza, tenendo in considerazione gli orientamenti e gli sviluppi in ambito internazionale.
Appare importante anche l’attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cyber sicurezza e di promozione della formazione, crescita tecnico-professionale e qualificazione delle risorse umane, anche attraverso l’assegnazione di borse di studio, dottorati e assegni di ricerca, sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Non v’è dubbio, quindi, che la nuova normativa ha ed avrà estrema rilevanza anche in ambito sanitario, sia per quanto concerne l’interesse delle strutture sanitarie alla conservazione, accesso, modifica e condivisione dei dati, sia dal punto di vista della tutela dei diritti dei cittadini relativamente ai dati personali sensibili, quali quelli riguardanti il loro stato di salute, i trattamenti e gli interventi sanitari ricevuti, custoditi e trattati, appunto, tramite l’utilizzo di sistemi informativi. I diritti da tutelare, quindi, sono fondamentalmente due: la salute dei cittadini e la riservatezza dei loro dati sensibili.
Infatti, paradossalmente, la diffusione del digitale e delle nuove tecnologie in ambito sanitario ha comportato, da un lato, la semplificazione, l’efficienza e la positiva evoluzione dei servizi e dei processi di cura e monitoraggio della salute dei cittadini, dall’altro una maggiore vulnerabilità dei dati trattati. Sono divenuti sempre più frequenti, infatti, gli attacchi informatici, che non hanno risparmiato il settore sanitario neanche durante la pandemia da Covid-19. A tal proposito sono stati rilevati, tra l’altro, numerosi attacchi contro organizzazioni sanitarie e laboratori di ricerche attivi nella ricerca per il contrasto al coronavirus. Lo strumento offensivo utilizzato è sovente il “ransomware”, un software che si appropria dei dati delle strutture sanitarie e delle informazioni personali dei pazienti tenendoli bloccati fino a quando i soggetti che lo hanno creato non ricevono in pagamento il riscatto richiesto. Emblematico il caso dell’Irlanda, che venerdì 14 maggio 2021 è stata allertata riguardo un’infezione da ransomware, ai danni dell’Health Service Executive (HSE); è stato necessario intervenire con l’interruzione del funzionamento del sistema informativo per impedire la propagazione del virus e permettere agli esperti di cyber security in carica di identificarlo e rimuoverlo. Peraltro, si tratta si tratta solo dell’ultimo attacco informatico, in ordine temporale, alle strutture sanitarie, che ormai da anni in tutto il mondo si trovano a dover gestire l’interruzione di servizi sanitari ai danni dei cittadini.
Se si considera che l’Italia, per ora, è stata esente da attacchi informatici di tale portata, va detto che la normativa appena emanata risulta essere non solo appropriata ma soprattutto tempestiva nell’ambito della prevenzione.
Non resta che attendere l’adozione dei provvedimenti attuativi del Decreto Legge per capire quali saranno i passaggi prettamente operativi che le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti interessati dovranno compiere per adempiere al meglio a quanto stabilito dalla norma.