Per risollevare gli animi, partiamo subito da una premessa: ogni lavoratore ha diritto alle ferie. Non si tratta di una posizione ideologica, ma il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo dal lavoro è sancito dalla Costituzione e quindi riconosciuto per legge.
Il problema, a questo punto, è capire come e quanti giorni di ferie si maturano in un anno.
Giorni di Lavoro e Ferie Maturate
Tutti sappiamo in via generale cosa sono le ferie. Vogliamo, però, entrare nello specifico e darne una definizione più puntuale sotto il profilo del diritto del lavoro. Da questo punto di vista, definiamo ferie le giornate di non lavoro, distribuite nel corso dell’anno o in base a quanto previsto nel contratto e pagate, per legge, al 100% della retribuzione lavorativa giornaliera.
Questo significa che il datore di lavoro è ha la libertà di gestire l’organizzazione delle ferie dei propri dipendenti nell’arco dell’anno, potendo considerare ad esempio come giorni feriali anche i festivi, purché venga rispettata la durata minima stabilita dalla Costituzione, cioè non stabilisca una durata minore, mentre ha libertà di aggiungere ulteriori giorni, sulla base di quanto stabilito dal CCNL.
Calcolo delle Ferie Annuali
Per quanto riguarda il numero minimo di giorni di ferie all’anno bisogna distinguere in base alla tipologia di contratto. Per i lavoratori assunti con:
- contratto di lavoro a tempo pieno: hanno diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane
- contratto di lavoro part-time: il periodo di ferie deve essere calcolato in base all’effettivo orario di lavoro
In generale, le ferie maturano mensilmente ed è necessario, per ottenere il rateo completo, che siano stati effettuati almeno 15 giorni di lavoro (questo vale anche per i contratti di lavoro part-time), comprensivi di ore di ferie, malattia e infortunio sul lavoro, congedi vari e permessi spettanti al lavoratore in virtù dell’applicazione della legge 104.
Per vedere quante ferie si maturano in un mese si può effettuare un semplice calcolo. Consideriamo, per comprendere meglio, la normale ipotesi delle 4 settimane di ferie spettanti di diritto. Poiché queste ultime corrispondono a circa 26 giorni, si avrà: 26/12= 2,166 giorni di ferie maturate mensilmente.
Il risultato va ovviamente rapportato poi alla data di inizio dell’attività lavorativa. Ciò significa che se si inizia a lavorare a inizio anno, il diritto alle ferie maturerà una volta raggiunti i 26 giorni di ferie maturati. Riprendendo la somma risultata dal nostro calcolo, questo significa che il diritto alle ferie maturerà all’incirca a fine anno.
Se si inizia a lavorare a metà anno, per quella annualità non si avrà diritto a 26 giorni di ferie, ma alla metà. Questo perché per legge deve comunque essere riconosciuto, nell’arco dell’anno, al lavoratore il suo diritto.
Contratto e Ferie: altre Considerazioni
Vi sono poi altri aspetti circa il diritto alle ferie su cui è interessante soffermarsi.
Irrinunciabilità delle ferie
Il lavoratore non può mai rinunciare alle ferie e chiedere che queste vengano sostituite da forme di retribuzione economica.
Questa ipotesi, tuttavia, non è sempre esclusa: essa, ad esempio, si applica nel caso in cui al lavoratore vengano riconosciute, sulla base del CCNL giorni in più di ferie. Il lavoratore può, allora, decidere di rinunciare ai giorni in più e sostituirli con una monetizzazione di quelle giornate.
Cessazione rapporto di lavoro o morte del lavoratore
Anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o morte del lavoratore, il lavoratore (o chi in sua vece nella seconda ipotesi), qualora non abbia potuto godere delle ferie spettanti a lui di diritto può chiedere un riconteggio e una retribuzione calcolata seguendo l’operazione vista nel paragrafo precedente, considerando i giorni di ferie corrispondenti ai giorni in cui ha lavorato e sottraendo a queste il numero dei giorni di ferie già prese.
Accumulo delle ferie
E’ questo il caso del lavoratore che per vari motivi non ha potuto godere delle ferie nel corso dell’anno. Qui non si applica il ragionamento seguito per le ipotesi precedenti, applicandosi il principio che vieta la monetizzazione delle ferie; in questo caso, infatti, le ferie non godute fanno cumulo con quelle dell’anno successivo.
Cassa integrazione
Un’ultima ipotesi riguarda poi la possibilità di andare in ferie durante il periodo di cassa integrazione INPS. Si tratta di un’ipotesi che sta trovando sempre più applicazione, ma ciò non avviene sempre. Bisogna infatti distinguere tra cassa integrazione parziale e quella a zero ore. Solo nel primo caso matura il diritto alle ferie e alla retribuzione nella misura di quanto previsto dal CCNL.