Con la scusa di tutelare i minori da possibili contatti con il virus, ci sono genitori che impediscono all’ex partner non collocatario di incontrare i propri figli
Sono molteplici le conseguenze negative causate dal covid19. Le più evidenti sono quelle connesse alla sfera della salute e a quella economica, ma sta causando profondi turbamenti anche in altri ambiti, come quello della genitorialità separata.
In questi giorni, si sono verificati diversi casi di genitori separati (e ancora in lite) in cui il genitore affidatario approfitta in mala fede del periodo di emergenza, per impedire all’ex partner di vedere i figli, con la scusa di voler salvaguardare i minori da un possibile contagio con il coronavirus. Un comportamento non solo scorretto nei confronti dell’ex coniuge, ma che, soprattutto, nuoce alla serenità dei minori e viola la legge.
L’articolo 337 ter del Codice Civile prevede che i minori abbiano diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con la sfera parentale. La violazione di questo articolo e di quanto disposto dal giudice con una sentenza rappresenta un illecito, anche in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo oggi. Le disposizioni dei giudici devono essere sempre rispettate, a meno che non ci sia un diverso accordo tra le parti. Ovviamente, gli spostamenti devono essere effettuati nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza previste dal Ministero della Salute e dall’OMS, al fine di evitare possibili situazioni di contagio.
La soluzione migliore, dunque, sarebbe quella di fare affidamento al buon senso dei genitori, come auspicato dai Tribunali e dagli Avvocati familiaristi, ma, purtroppo, non sempre è possibile.
“I genitori non collocatari che si trovano in questa situazione, possono chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, polizia o carabinieri, che cercheranno di persuadere l’ex coniuge, affinché consenta l’incontro tra i figli e il genitore. – Spiega l’Avvocato Ruggiero, esperta di diritto di famiglia – Purtroppo, però, spesso questo non è sufficiente. Il genitore non collocatario, a questo punto, è costretto a presentare una denuncia querela, ex art. 388 cp, e poi si attendono i tempi della giustizia, che non sono certo brevi. Le strade, a questo punto sono due: o il Giudice del Tribunale per i Minorenni, allertato dalle forze dell’ordine, promuove un provvedimento inaudita altera parte, oppure si aspettano i tempi rituali del Giudice ordinario, che modificherà il regime di affidamento, valutando anche eventuali sanzioni. In entrambi i casi, però, ci sarà da attendere e, nel frattempo, ad essere danneggiato sarà il minore, che non potrà incontrare il genitore non collocatario, subendo un danno emotivo che deve essere sempre tenuto in considerazione, soprattutto in un momento in cui è già sottoposto ad un forte stress.”
“È evidente – prosegue l’Avvocato – che vi sia una lacuna normativa, che impedisce il godimento del diritto alla genitorialità, turbando la serenità dei minori. Un vuoto che deve essere assolutamente colmato nel minor tempo possibile, accelerando le procedure, così come è stato fatto grazie al Codice Rosso in materia di violenza sulle donne, consentendo l’immediatezza dell’istruttoria. Il minore ha diritto ad avere due genitori e a vivere con ciascuno di loro nei tempi concordati o dettati da un provvedimento del Magistrato, come sancito anche dalla Convenzione Onu sui diritto del fanciullo, che ha stabilito il concetto di “protezione del fanciullo e dell’infanzia” e il diritto di godere di un ambiente familiare appropriato alla sua crescita”.