Il Tar respinge per assoluta infondatezza il ricorso presentato contro il Comune di Massarosa dall’ex sindaco Franco Mungai, dalla minoranza Pd e Sinistra Comune e da alcuni cittadini sulla delibera di dissesto. “Il ricorso è infondato e va respinto”. Queste le parole con cui il Tar Toscana respinge il ricorso.
“Prendiamo ora tutti atto, nostro malgrado, – afferma il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini – che il dissesto è la realtà . Spiace che a rimetterci saremo tutti noi cittadini. E dispiace che in questi mesi i ricorrenti hanno messo in dubbio il corretto operato dei revisori dei conti, della dirigente finanziaria e degli uffici comunali: tutti assieme abbiamo cercato in ogni modo di evitare di dover dichiarare il dissesto. Fin dal primo giorno ho lavorato come sindaco di tutti i cittadini per rimediare ad una situazione di dissesto generata fin dal 2014: purtroppo i responsabili di tale disastro lo hanno negato in tutte le sedi, aggravando la situazione di Massarosa. Abbiamo lavorato giorno e notte per evitare quello che oggi anche il Tar ci dice essere inevitabile”.
“Non sono condivisibili – si legge nel testo della sentenza – le argomentazioni contenute nelle motivazioni del ricorso con le quali si contesta la decisione di dichiarare il dissesto del Comune di Massarosa”.Dalla relazione del Collegio dei Revisori si desume che l’ente non è riuscito a ripianare il disavanzo ordinario generato dalla gestione a partire dall’anno 2014, situazione che si è protratta sino al Novembre 2019, periodo di tempo in cui il Comune ha adottato il provvedimento ora impugnato”.
“Tutti i paremetri per la dichiarazione di dissesto – aggiunge il sindaco – erano presenti. Non c’è stata alcuna volontĂ politica di arrivare a questa situazione ed oggi lo certifica anche il Tar. Il consiglio comunale era obbligato a dichiarare dissesto, unica strada percorribile per non arrecare maggiore e ulteriore danno ai cittadini”
La sentenza prosegue: “La situazione di crisi protrattasi a partire dal 2014 ha portato l’organo di revisione contabile a ritenere che il ritardo nella dichiarazione di dissesto avrebbe comportato un ulteriore aggravamento della situazione finanziaria e contabile dell’ente. Inoltre il Comune aveva espressamente valutato, e poi escluso, il ricorso alla procedura di cui all’articolo 243 bis del testo unico degli enti locali, accertando che tale procedura non avrebbe consentito il superamento dello squilibrio finanziario”.
“Nell’ambito di detta situazione contabile – prosegue la sezione prima del Tar – è evidente come il Consiglio Comunale non potesse essere che obbligato a dichiarare il dissesto, senza che sussistesse alcun ambito discrezionale per il reitero di precedenti procedure che pure erano risultate inefficaci”